Art. 3.
(Accesso a raccolte di dati personali automatizzate da parte della magistratura e dell'autorità di pubblica sicurezza).

      1. A richiesta del giudice competente o dell'autorità di pubblica sicurezza dallo stesso delegata, nell'ambito di indagini correlate a procedimenti penali pendenti o in fase di istruzione, il gestore di raccolte di dati automatizzate è tenuto a fornire i dati provenienti da raccolte di dati personali

 

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automatizzate per i soli scopi previsti dalla richiesta.
      2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 sono individuate particolari raccolte di dati personali automatizzate di cui è prevista la conservazione per periodi di tempo inferiori a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4. Il medesimo regolamento individua, altresì, le procedure di conservazione e di cancellazione dei dati e le procedure per la richiesta di essi da parte delle autorità competenti.
      3. È comunque esclusa la possibilità di richiedere consegne generalizzate di dati che prevedono o possono portare alla creazione di banche di dati personali riguardanti interi gruppi di persone fisiche o giuridiche che non sono oggetto di indagine giudiziaria nel loro complesso. Le consegne devono essere strettamente limitate ai soli dati necessari ai procedimenti o alle indagini ed essere conservate solo per il periodo strettamente necessario.
      4. I dati trasmessi al giudice competente o all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati per i soli scopi per i quali sono stati richiesti. Al termine dell'impiego, tutte le copie dei dati devono essere cancellate, fatte salve quelle eventualmente necessarie per atti obbligatori per legge. In quest'ultimo caso i dati devono essere trattati ed eventualmente resi pubblici con le stesse modalità degli atti con cui sono stati richiesti.